Isee Ordinario e Isee Specifico

La riforma Isee e le novità del 2015
La riforma dell’Isee e le novità del 2015
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isee corrente
Isee Corrente
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Isee Ordinario e Isee Specifico

La revisione ISEE 2015 stabilisce modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che ,rispetto alla disciplina precedente, non vi è più un solo isee valido per tutte le prestazioni, bensì una serie di differenti indicatori, calcolati in funzione delle specifiche situazioni. 

Isee Ordinario e Isee Specifico

Le soglie sono già fissate dalla norma ma di fatto ad un ISEE standard o ordinario valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate e per il quale è sufficiente compilare la DSU MINI, si affiancano alcuni ISEE specifici che variano in ragione della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del relativo nucleo, per le quali è necessario compilare la DSU nella sua versione estesa.

Isee standard o Ordinario

Come scritto in precedenza, l’Isee standard o ordinario è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ai fini del relativo calcolo è sufficiente compilare la DSU MINI, con la quale vengono fornite:

  • Le principali informazioni relativi al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da auto dichiarare.
  • Le informazioni anagrafiche, reddituali (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimoniali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) riferite ai singoli componenti del nucleo.

Isee Specifico

Solamente in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere O delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, è necessario fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai fini del calcolo dell’ISEE standard.

In particolare si tratta delle seguenti situazioni: 

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • richiesta di prestazioni per diritto allo studio universitario;
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, nè conviventi;
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Come si è visto in precedenza, in tali situazioni per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa, raccogliendo una serie di informazioni aggiuntive che consentono di calcolare gli Isee specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

Isee Università

Per accedere alle prestazioni relative al diritto allo studio universitario (ad es. agevolazioni per Tasse universitarie, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata) occorre identificare il nucleo Familiare di riferimento dello studente indipendentemente dalla residenza anagrafica dello stesso, che può anche essere diversa rispetto a quella del nucleo familiare di provenienza.

In tal caso per tale tipologia di prestazioni infatti gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non presentano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”nel nucleo dei genitori. Vanno pertanto forniti alcuni dati relativi alla condizione dello studente universitario con particolare riferimento al grado di autonomia dello stesso rispetto al nucleo familiare di origine, qualora lo studente non possa essere considerato autonomo, l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni. Si noti che tali considerazioni non valgono per le prestazioni connesse ai corsi di dottorato, di ricerca che seguono invece le regole generali dell’ISEE standard.

Isee socio sanitario

In presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell’ISEE vengono applicate specifiche detrazioni e franchige al fine di venire incontro a situazioni di maggiore bisogno nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minori e maggiorenni a carico (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).

Nel caso di persona maggiorenne con disabilità , non coniugata e senza figli che vive con i genitori il nucleo ristretto è composto dal solo disabile ed ai fini del calcolo. Nell’Isee  si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Isee socio sanitario – residenze

Tra le prestazioni socio sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali, quali ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali, residenze protette, ospitalità alberghiera presso strutture residenziali semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio.

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una “componente aggiuntiva” per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell’isee, per tali prestazioni non sono applicabili alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie, in quanto risultano meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).

Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi si applicano regole particolari di calcolo dell’ISEE. In particolare occorre considerare la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se incide o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

In linea generale il genitore non convivente nel nucleo familiare non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni si considera facente parte del nucleo familiare del figlio. In pratica si assiste ad una sorta di “attrazione” del genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne: l’indicatore viene calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo, e di conseguenza l’isee minorenni non coincide con l’isee standard.

Seguite la regola generale: il genitore non convivente e non coniugato con altro genitore viene attratto nel nucleo familiare del figlio minorenne.

Diversamente se il genitore non convivente risulta coniugato con persona diversa dall’altro genitore e ha avuto figli con persona diversa dall’altro genitore, è considerato assente dal nucleo.

ATTENZIONE:  Tuttavia anche in questo caso l’isee minorenni non coincide con l’isee standard in quanto l’indicatore viene calcolato tenendo conto anche della situazione economica del genitore non convivente, il quale non è considerato componente del nucleo del figlio minorenne bensì “componente aggiuntiva”.

 

 

Isee Corrente

Qualora nei 18 mesi precedenti la  richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa) e ciò abbia comportato una variazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% è possibile calcolare un isee corrente valido per due mesi e che prende a riferimento i redditi percepiti in un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione ,rispetto a quanto previsto per l’isee standard.

Ordinariamente infatti l’isee fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la richiesta della prestazione.

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10 Comments

  1. Alfredo ha detto:

    Cioè, nel caso una persona abbia perso il lavoro l’anno precedente è possibile utilizzare l’isee corrente?
    E come si determina questa differenza? Mi spiego meglio, come si fa a dire al programma che si vuole calcolare un isee corrente e non uno ordinario?

    • Eddi ha detto:

      Buon Giorno
      Nel caso una persona abbia perso il lavoro è possibile utilizzare l’isee corrente se ha già fatto l’isee ordinario. Questa modifica va inserita nella identificazione dell’attività lavorativa. Cordiali Saluti

  2. Alessandro ha detto:

    Se io avessi l’ISEE ordinario posso utilizzarlo per l’università?

  3. Vincenzo Mannino ha detto:

    Premessa che ho 33 anni,vivo con I miei genitori,nell’anno 2016 ho lavorato 3 mesi,ho fatto la dichiarazione dei redditi per usufruire agevolazione fiscale,devo presentare ISEE anno 2016 per un corso professionale,si deve calcolare il reddito personale per ISEE o quello del nucleo familiare, nell’anno 2016 non risultavo a carico a fini fiscali con I miei genitori

  4. Marica ha detto:

    Buongiorno, dai sindacati mi hanno detto che ho bisogno di presentare l isee per poter richiedere il bonus bebè, in quanto a breve avremo un bimbo, premetto che io e il mio compagno conviviamo ma non siamo sposati, quindi quando farò L isee dovrò presentare solo il mio di reddito o anche quello del mio compagno?

    • Eddi ha detto:

      Buon Giorno l’isee va fatto con il C.F. del Bimbo e vanno indicati i redditi di tutti i componenti del nucleo famigliare.

      • Alessandro ha detto:

        Salve. Sono in possesso dell’ISEE 2017 ordinario e una figlia che ha iniziato gli studi all’univrrsità. Solo questi giorni ‘ERSSU mi ha comunicato che questo isee non é valido per le agevolazioni universitarie. Cosa posso fare avendo anche la Scadenza presentazione entro il 15 gennaio 2018? Grazie e buon anno

        • Eddi ha detto:

          Buon Giorno. Si rivolge al caf che le ha fatto l’isee e chiede emissione dell’isee universitario. Vista la prossima scadenza del 15 gennaio, le conviene rifare tutto dopo tale data se resta nei termini.

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