Come Ottenere l’Esonero Contributivo con Assunzione a Tempo Indeterminato

Dal gennaio 2015 è stato introdotto l’esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato così da promuovere una stabile occupazione del personale.

La norma favorisce i datori di lavoro ma promuovere anche il contratto a tempo indeterminato per dipendenti come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri.

L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma può essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

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Non si preclude l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Esonero contributivo per Cooperative del Lavoro:

L’esonero contributivo spetta:

  • in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro-
  • per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, purchè la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Si precisa che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua attività presso il datore di lavoro in qualità di lavoratore somministrato “agevolato”, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi datore di lavoro (incluso il somministratore), per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.

Contratto Intermittente a Tempo indeterminato:

L’esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente, in quanto tale forma contrattuale, concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, non soddisfa la finalità della norma di promuovere forme di occupazione stabile.

Chi beneficia dell’esonero contributivo:

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Possono beneficiare dell’esonero contributivo triennale:

  • i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza e, con misure e condizioni diverse, i datori del settore agricolo.
  • Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo anche gli enti pubblici economici, tenuto conto che gli stessi, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.

Particolari condizioni nel settore agricolo:

L’esonero contributivo spetta anche ai datori di lavoro dell’agricoltura, entro un determinato tetto di finanziamento annuo. Per i datori di lavoro agricoli, le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare lavoratori che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. In particolare, l’esonero contributivo non spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto un rapporto di lavoro, agricolo regolato sulla base del contratto di apprendista, a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiori a 250, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

 

La fruizione dell’esonero è subordinata alla presentazione del modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, sezione “Comunicazione bidirezionale invio Comunicazione”, che i datori di lavoro agricoli devono inoltrare all’INPS, esclusivamente in via telematica.

Il modulo si compone di due distinte sezioni:

  • la prima per prenotare le somme di esonero contributivo,
  • la seconda contenente la domanda di ammissione definitiva al beneficio.

Qualora vi siano risorse disponibili verrà attribuito il codice di autorizzazione consultabile da parte del datore di lavoro attraverso la funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

Particolari condizioni nel settore Pubblica Amministrazione:

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L’esonero contributivo triennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli organismi pubblici interessati da processi  di privatizzazione, trasformazione in società di capitali, rientrano tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.

Come ottenere i benefici dell’esonero contributivo:

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell’art. 4 commi 12 e 15 Legge n.92/2012, finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (a ciò è subordinato il rilascio del DURC).

I principi generali stabiliti dalla Riforma Fornero, l’esonero contributivo triennale non spetta nelle seguenti ipotesi:

  • L’esonero non spetta quando l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore è effettuata in violazione del diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore:
  • licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

 

 

Non può beneficiare dell’esonero contributivo triennale il datore di lavoro che:

  • assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato,
  • assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente cessato da un rapporto a termine.

Invece, può usufruire del nuovo esonero contributivo triennale, in via eccezionale, il datore di lavoro privato che:

  • in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5 comma 4-quater D.L. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi, maturando così il diritto di precedenza alla riassunzione a tempo indeterminato. Analogamente l’esonero contributivo spetta anche per i casi di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
  • Nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato che ha maturato il diritto di precedenza, può comunque godere del nuovo esonero contributivo in relazione a tale assunzione, purchè tale assunzione non violi il diritto di precedenza maturato da un altro lavoratore.

Quando l’inoltre dell’Unilav (o Unisomm,ecc.) inerente  l’assunzione a tempo indeterminato risulta effettuato decorsi i termini di legge, l’esonero contributivo triennale, per il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria, non spetta.

Norme a Tutela del Lavoro:

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La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata anche al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed in particolare al rispetto, del datore di lavoro che assume.

Si tratta nello specifico 

  • della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC)
  • del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.-

Il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto di alcuni presupposti. La fruizione del nuovo esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data di assunzione, in capo al lavoratore, delle condizioni di seguito elencate:

  • Il lavoratore nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione non deve risultare occupato, presso altro datore di lavoro, in forza di un contratto subordinato a tempo indeterminato.

A tale riguardo, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale in quanto il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Ad analoga conclusione si giunge nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che, nei 6 mesi precedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

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