Dal gennaio 2015 è stato introdotto l’esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato così da promuovere una stabile occupazione del personale.
La norma favorisce i datori di lavoro ma promuovere anche il contratto a tempo indeterminato per dipendenti come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri.
L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma può essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Non si preclude l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
L’esonero contributivo spetta:
Si precisa che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua attività presso il datore di lavoro in qualità di lavoratore somministrato “agevolato”, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi datore di lavoro (incluso il somministratore), per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.
L’esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente, in quanto tale forma contrattuale, concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, non soddisfa la finalità della norma di promuovere forme di occupazione stabile.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo triennale:
L’esonero contributivo spetta anche ai datori di lavoro dell’agricoltura, entro un determinato tetto di finanziamento annuo. Per i datori di lavoro agricoli, le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare lavoratori che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. In particolare, l’esonero contributivo non spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto un rapporto di lavoro, agricolo regolato sulla base del contratto di apprendista, a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiori a 250, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
La fruizione dell’esonero è subordinata alla presentazione del modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, sezione “Comunicazione bidirezionale invio Comunicazione”, che i datori di lavoro agricoli devono inoltrare all’INPS, esclusivamente in via telematica.
Il modulo si compone di due distinte sezioni:
Qualora vi siano risorse disponibili verrà attribuito il codice di autorizzazione consultabile da parte del datore di lavoro attraverso la funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
L’esonero contributivo triennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.
Gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, trasformazione in società di capitali, rientrano tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell’art. 4 commi 12 e 15 Legge n.92/2012, finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (a ciò è subordinato il rilascio del DURC).
I principi generali stabiliti dalla Riforma Fornero, l’esonero contributivo triennale non spetta nelle seguenti ipotesi:
Non può beneficiare dell’esonero contributivo triennale il datore di lavoro che:
Invece, può usufruire del nuovo esonero contributivo triennale, in via eccezionale, il datore di lavoro privato che:
Il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato che ha maturato il diritto di precedenza, può comunque godere del nuovo esonero contributivo in relazione a tale assunzione, purchè tale assunzione non violi il diritto di precedenza maturato da un altro lavoratore.
Quando l’inoltre dell’Unilav (o Unisomm,ecc.) inerente l’assunzione a tempo indeterminato risulta effettuato decorsi i termini di legge, l’esonero contributivo triennale, per il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria, non spetta.
La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata anche al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed in particolare al rispetto, del datore di lavoro che assume.
Si tratta nello specifico
Il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto di alcuni presupposti. La fruizione del nuovo esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data di assunzione, in capo al lavoratore, delle condizioni di seguito elencate:
A tale riguardo, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale in quanto il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Ad analoga conclusione si giunge nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che, nei 6 mesi precedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.