Sulla base delle specifiche ministeriali di riferimento, sono individuabili tre casistiche per le quali è consentita la presentazione del modello 730 integrativo. Nel dettaglio sono:
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. In nessun caso, con la dichiarazione integrativa, è prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti). Conguaglio: il CAF Centrale invia al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
La modifica o l’integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario. La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non è contemplata la possibilità di gestire integrativi di Tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta. Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria. La modifica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non è consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta. Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
Il CAF non può elaborare un integrativo di Tipo 2 e 3 se il modello 730 originario è stato presentato da altro CAF o Professionista mentre può gestirlo nel caso in cui la dichiarazione ordinaria sia stata presentata autonomamente dal contribuente per il tramite dei servizi telematici Ade.
In caso di Minor rimborso o maggior debito: l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello Redditi 2017 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.