Tutte le Detrazioni per gli Inquilini Giovani

Per  tutte le persone di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che siano inquilini titolari di contratti di locazione stipulati a norma della Legge 9/12/1998 n.431, con oggetto unità immobiliare destinata a propria abitazione principale diversa da quella dei genitori, spetta per i primi 3 anni la detrazione di euro 991,60 se il loro reddito complessivo è inferiore a 15.493,71 euro.

Riguardo al requisito di età dell’inquilino, la detrazione è riconosciuta al contribuente che ha compiuto non più di 30 anni d’età nel corso dell’anno di riferimento. Il soggetto che compie 31 anni, nel periodo d’imposta interessato, pur in presenza di altri requisiti, non beneficia dell’agevolazione.

Quali tipologie di contratto di locazione adottare:

Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della Legge n.431/1998 e pertanto può qualificarsi come contratto a canone libero, concordato o di natura transitoria, anche per studenti.

L’agevolazione è riconosciuta solo per i primi 3 anni dalla data di stipula del contratto; ciò significa che per contratti stipulati nel 2016 è possibile beneficiare della detrazione fino al 2018. Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta non è automatico ch potrà fruire della detrazione anche nei 2 anni successivi.

Requisito del reddito e prescrizioni ulteriori:

detrazioni per inquilini giovani

tutte le detrazioni per inquilini giovani

Per i contratti stipulati da inquilini giovani viene attribuita la detrazione pari ad euro 991,60, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.493,71. Se i reddito complessivo supera detto importo non spetta alcuna detrazione.

Bisogna tener conto che la detrazione in esame è da rapportare:

  • al periodo di giorni durante il quale l’immobile è adibito ad abitazione principale,
  • alla percentuale di titolarità del contratto di locazione.

Ciò vale indipendentemente dal fatto che gli altri inquilini, cointestatari dello stesso contratto, abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione d’imposta.

Se il contratto di locazione è stato stipulato da due soggetti ma solo uno di essi è in possesso del requisito di età, solo quest’ultimo può fruire dell’agevolazione pro quota nella percentuale a lui spettante e non per l’intero importo. La posizione dell’Agenzia a tal proposito è diversa rispetto a quella assunta con riferimento alla detrazione spettante ai soggetti che si trasferiscono per motivi di lavoro: in tal caso se i requisiti sono posseduti da un solo inquilino-lavoratore, cointestatario del contratto, lo stesso beneficia dell’intera detrazione 100%.

Bisogna precisare che l’’agevolazione in esame non è cumulabile con le altre detrazioni riconosciute per i contratti di locazione, pertanto sarà il contribuente a scegliere quale applicare a proprio vantaggio.

Qualora l’importo della detrazione per canoni di locazione sia superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia o spese di produzione, è possibile fruire della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione per abitazione principale e la detrazione spettante agli inquilini per i contratti di locazione e perciò possono essere applicate congiuntamente, avendo presupposti autonomi.

La detrazione in esame non è riconosciuta per i contratti di locazione stipulati da soggetti che risultano fiscalmente a carico.

Quale documentazione esibire:

La spesa per i canoni di locazione per la detrazione deve essere documentata con:

  • copia del contratto, ove risulti che la stipula od il rinnovo siano secondo la Legge n.431/1998, ed eventualmente la percentuale della titolarità.
  • un’autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafici del Comune per dimostrare che l’immobile è per abitazione principale, stato di famiglia o autocertificazione ove risulti la fuoriuscita del giovane dal nucleo familiare d’origine.
  • copia dei versamenti effettuati,ovvero per pagamenti in contanti inferiori ad euro 3.000,00,una prova documentale attestante il pagamento del canone.

Con tali requisiti l’importo del canone è detraibile: la detrazione spettante ammonta ad euro 991,60 se il reddito complessivo è inferiore a 15.493,71. Il reddito complessivo comprende anche il reddito assoggettato a cedolare secca.

Si ricordano i seguenti requisiti di due tipi:

  • requisiti soggettivi: età compresa tra i 20 e 30 anni.
  • requisiti oggettivi: destinazione dell’immobile a dimora abituale,unità immobiliare da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori.

Vuoi dire la tua ? Lascia un commento e arricchisci così i contenuti di questa Pagina/articolo!

 

Se desideri ricevere Supporto e Formazione pratica sulla compilazione del Modello 730, visita la nostra

Home Page: Servizi CAF Italia  Perchè aprire un Caf

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This