Il quadro K del Mod. 730 prevede l’inserimento dei dati catastali del condominio, da indicare in caso
di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni completo dei dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi. Il quadro K Mod.730 deve essere compilato dall’ amministratore di condominio, per comunicare i dati che fino all’anno scorso andavano indicati nel quadro AC del Mod. UNICO PF.
Nel Mod. 730 contiene il quadro K e deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2015, per effettuare due specifici adempimenti.
La comunicazione fino al 2015 poteva essere effettuata esclusivamente attraverso il quadro AC del Mod. UNICO PF; diversamente, a partire dal 2016 gli amministratori che presentano il Mod. 730 possono adempiere all’obbligo di comunicazione direttamente in tale dichiarazione, senza necessità di presentare anche un Mod. UNICO.
Qualora l’amministratore sia obbligato a presentare il Mod. UNICO non sarà possibile utilizzare il quadro K presente nel Mod. 730, dovendo utilizzare, invece, il quadro AC.
Il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 1, lett. c), a decorrere dal 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36/50% delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
Per i lavori iniziati dopo il 13 maggio 2011, in luogo della comunicazione di inizio lavori, devono tuttavia essere indicati nella dichiarazione dei redditi:
Per gli interventi svolti su proprietà private, il soggetto obbligato a fornire tali dati è il contribuente
che ha sostenuto la spesa, il quale compilerà:
Per gli interventi svolti su proprietà comuni, il soggetto obbligato a fornire i dati dell’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, è invece l’amministratore, il quale compilerà la Sezione II del quadro K.
Il condòmino, in tal caso:
Il fondamento normativo di tale previsione è rintracciabile nel collegato all’art. 21, comma 14, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre il contenuto, le modalità ed i termini delle comunicazioni sono state stabilite con Decreto ministeriale 12 novembre 1998.
ATTENZIONE: L’obbligo di compilazione del quadro K sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio che non era obbligato alla nomina (condominio con non più di otto condomini).
Sono da considerarsi fornitori del condominio anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura ai quali il condominio, nel corso dell’anno solare, abbia corrisposto somme superiori a € 258,23.
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’amministratore svolga la sua attività per più condomini, esso è tenuto a compilare distinte comunicazioni per ciascun condominio, ossia, per ognuno di essi, dovrà essere presentato uno o più quadri K. Non devono essere comunicati i dati relativi a:
L’art. 25, D.L. n. 78/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”) ha previsto che sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciute detrazioni d’imposta ovvero deduzioni (tra cui i bonifici relativi ad interventi 36% – 50% – 55%-65%), le banche/ Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, una ritenuta d’acconto, nella misura del 4%.
Con riferimento a dette spese si evidenzia che:
Quindi, si ritiene opportuno, in via prudenziale, indicare le spese in questione, sebbene assoggettate
a ritenuta, nel quadro K del Mod. 730/2016, in quanto la stessa non è stata effettuata dal condominio.
Il quadro K si compone di tre sezioni, in cui indicare, rispettivamente:
Nella presente sezione, l’amministratore deve indicare i dati del condominio:
Nella sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono
essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
RR RIGO K2 – DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO
In tale rigo si dovrà indicare:
££ colonna 1, il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può
essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
££ colonna 2:
”T” se l’immobile è censito nel catasto terreni;
“U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
SEZIONE III – DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Per ciascun fornitore, l’amministratore dovrà indicare i dati identificativi e l’ammontare complessivo
degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare, a prescindere dal criterio
di contabilizzazione seguito dal condominio. K1
SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO K2 K3
SEZIONE II – DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)
QUADRO K COMUNICAZIONE DELLʼAMMINISTRATORE
Più precisamente i dati da riportare nei righi da K4 a K9, sono i seguenti:
Infine nel campo 8, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati
dal condominio nell’anno solare.
ATTENZIONE: Per determinare il momento di effettuazione delle operazioni si applicano
le disposizioni contenute nell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972.
Ne consegue che:
Nel caso in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere effettuata utilizzando il quadro AC, che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2016 entro il 30 settembre 2016.
Si possono verificare le seguenti situazioni:
ATTENZIONE: Come già evidenziato, il contribuente deve compilare distinti quadri K per ogni condominio amministrato (che ricade nell’obbligo). Quindi, se ad esempio l’amministratore in data 31 dicembre 2015 amministrava 20 condomini, dovrà trasmettere, con le modalità sopra esposte, 20 distinti quadri K.
Con Circolare 6 novembre 2000, n. 204, il Ministero delle Finanze ha chiarito che nei condomìni con non più di otto condomini privi di amministratore le ritenute devono essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.
Al contrario, con riferimento a questo tipo di condominio, in cui manca l’amministratore, non troveranno applicazione:
L’Agenzia delle Entrate infine ha chiarito che in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di un condominio con non più di otto condomini e senza amministratore il quadro AC/K non deve essere compilato (Risoluzione n. 74/2015).
In sostanza, quindi, la presentazione del quadro K per i condomìni con non più di otto condomini:
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di effettuazione delle ritenute d’acconto e di presentazione del relativo Mod. 770 e Mod. CU.
8 Comments
Buongiorno, io ho presentato il 730 precompilato accorgendomi poi di aver tralasciato la compilazione del quadro K, la mia domanda perciò è: posso rimediare al mio errore compilando il quadro AC del Modello Unico, come del resto si faceva fino all’anno scorso? Grazie dell’attenzione
Certo può fare il mod. Ac
Ciao, grazie molte dell’articolo, l’ho letto con attenzione e mi è piaciuto.
non riesco a trovare il modello da compilare per glia amministratori chi mi aiuta?
Buon Giorno. il quadro K fa parte del mod. 730
Buongiorno . il Condomino può chiedere all’amministratore di avere o vedere il modello 730 quadro K o il modello AC Grazie.
Sicuramente i condomini possono richiedere copia del Quadro K o modello Ac per loro tutela tenuto conto che l’amministratore è un mandatario.
Grazie dell’articolo illuminante!